Art.1
Gli utenti, parenti o affini, o organismi di
volontariato o di tutela dei diritti accreditati
presso la Regione o presso le ASL o ASO, possono
presentare osservazioni, opposizioni, denunce
o reclami contro gli atti o comportamenti che
negano o limitano la fruibilità delle
prestazioni di assistenza sanitaria e sociale.
Art.2
Gli utenti e gli altri soggetti come individuati
dall’articolo 1 esercitano il proprio diritto
con:
1. lettera in carta semplice, indirizzata e
inviata alla ASL o ASO o consegnata all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, nelle sue articolazioni,
2. compilazione di apposito modello sottoscritto
dall’utente, distribuito presso l’URP;
3. segnalazione telefonica o fax all’ufficio
sopra citato;
4. colloquio con il responsabile dell’URP.
Per le segnalazioni telefoniche e per i colloqui verrà compilata apposita scheda verbale, annotando quanto segnalato con l’acquisizione dei dati per le comunicazioni di merito.
Art.3
Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o
i reclami dovranno essere presentate, nei modi
sopra elencati, entro 15 giorni dal momento in
cui l’interessato abbia avuto conoscenza
dell’atto o comportamento lesivo dei propri
diritti, in armonia con il disposto dell’ art.
14 del Decreto Legislativo 502/92, come modificato
dal Decreto Legislativo 517/93.
Art.4
Le osservazioni, le opposizioni, le denuncie
o i reclami, comunque presentate o ricevute nei
modi sopra indicati dagli Uffici Relazioni con
il Pubblico, qualora non trovino immediata soluzione,
devono essere istruite e trasmesse alla Direzione
della Asl o Aso entro un termine massimo di giorni
tre, o comunque nei tempi rapportati all’urgenza
del caso.
Art.5
L’URP, nei tre giorni successivi, comunicherà ai
Responsabili dei Servizi interessati, notizia
dell’opposizione, osservazione, denuncia
o reclamo affinché questi adottino tutte
le misure necessarie ad evitare la persistenza
dell’eventuale disservizio e forniscano
all’ufficio richiedente, entro giorni sette,
tutte le informazioni necessarie per comunicare
una appropriata risposta all’utente.
Art.6
Nelle ASL o ASO è costituito
un ufficio” Relazioni
con il Pubblico” cui sono attribuite le
seguenti funzioni:
1.riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa presentati dai soggetti di cui all’articolo 1 del presente regolamento, per la tutela del cittadino avverso gli atti o i comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o sociale;
2. predispone l’attività istruttoria
e provvede a dare tempestiva risposta all’utente
per la segnalazione di più agevole definizione,
su delega del Direttore Generale.
Per i reclami di evidente complessità provvede
a curarne l’istruttoria e fornisce parere
al Legale Rappresentante per la necessaria definizione;
l’URP per l’espletamento dell’attività istruttoria
può acquisire tutti gli elementi necessari
alla formazione di giudizio, richiedendo altresì relazioni
o pareri ai Responsabili dei Servizi, delle Unità Operative,
ovvero degli uffici delle ASL o ASO;
3. fornisce all’utente tutte le informazioni e quanto altro necessario per garantire la tutela dei diritti ad esso riconosciuti dalla normativa vigente in materia;
4. predispone la lettera di risposta all’utente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente in cui si dichiara che la presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale ai sensi del comma 5 dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 502/92, come risulta modificato dal Decreto Legislativo 517/93.
Art.7
Il Responsabile dell’URP, individuato ai
sensi della legge 241/90, svolge i seguenti compiti:
1. accoglie i reclami, le opposizioni e le
osservazioni presentate in via amministrativa
ai sensi dell’articolo
1 del presente regolamento,
2. provvede a istruire e definire le segnalazioni
di agevole risoluzione,
3. dispone l’istruttoria dei reclami e
ne distingue quelli di più facile risoluzione
dando tempestiva risposta all’utente,
4. attiva la Commissione Mista Conciliativa per
l’esame delle segnalazioni di cui viene
a conoscenza per il tramite delle Associazione
di Volontariato e degli organismi di tutela;
5. invia la risposta all’utente e contestualmente
ne invia copia al Responsabile del Servizio,
al Responsabile dell’Unità Operativa
interessato e al Coordinatore di settore per
l’adozione delle misure e dei provvedimenti
necessari,
6. provvede ad attivare la procedura di riesame
del reclamo, qualora l’utente dichiari
insoddisfacente la risposta ricevuta.
Art.8
Nei casi in cui l’istanza
abbia per oggetto la violazione dei principi fatti
propri dalle Carte dei Diritti sottoscritte dalla
Asl o Aso e dalle Associazioni di Volontariato
e di Tutela, l’esame viene deferito ad una
Commissione Mista Conciliativa che è composta
da un rappresentante della ASL o ASO, da un rappresentante
della Regione e da un rappresentante delle Associazioni
di Volontariato.
La Commissione così formulata viene presieduta
dal Difensore Civico Regionale, istituito ai
sensi delle disposizioni dello Statuto Regionale
in attuazione della legge 142/90, ovvero da altra
figura esterna all’amministrazione dell’Asl
o Aso, individuata di concerto con le Associazioni
interessate e nominata dal Legale Rappresentante
dell’ente pubblico.
Il Difensore Civico Regionale riceve le osservazioni,
opposizioni, denunce o reclami inoltrati per
via amministrativa o verbali, acquisisce quelle
scritte presentate all’URP e dispone l’istruttoria
e le segnalazioni necessarie.
* attualmente non attivato, in attesa di indicazioni regionali sulla costituzione della Commissione Mista Conciliativa